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Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Flussi d’ingresso extracomunitari 2007: reddito adeguato da documentare dopo l’autocertificazione

Il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica è il datore di lavoro. Tra i soggetti accreditati all’invio i Consulenti del Lavoro, unico Ordine professionale ad avere sottoscritto un protocollo con il Ministero dell’Interno. La domanda contiene fra l’altro l’autocertificazione del possesso di un reddito adeguato ed il datore dovrà documentare il possesso di tale requisito. Il soggetto, residente in Italia, che intende assumere un lavoratore residente all’estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata. Lavoro domestico Per instaurare un rapporto di lavoro domestico occorre possedere un reddito annuo al netto dell’imposta pari al doppio dell’ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, oltre a eventuale vitto e alloggio, aumentata dei contributi relativi. È possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi. I datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica istituita presso l’Asl. Due casi pratici. Colf a 20 ore settimanali (orario minimo previsto) livello B; costo totale per il datore di lavoro (subirà aumenti nel 2008) euro 513,42 (retribuzione e contributi) per 13 mensilità per un costo annuo di euro 6.675. Reddito necessario minimo � 13.350,00 Prestatore d’assistenza (badante) tempo pieno livello C super; · costo totale per il datore di lavoro euro 13.261 (1.020,10 x 13 mensilità). · Reddito necessario minimo � 26.552,00 N.b. I livelli previsti dal CCNL settore collaboratori domestici vanno da A a D super. Lavoro non domestico Diverso e da valutare caso per caso il requisito dei datori di lavoro non domestico. La capacità economica dell'imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. È possibile l’autocertificazione riferita alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d'esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l’autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile. Il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica è il datore di lavoro. Tra i soggetti accreditati all’invio i Consulenti del Lavoro, unico Ordine professionale ad avere sottoscritto un protocollo con il Ministero dell’Interno. La domanda contiene fra l’altro l’autocertificazione del possesso di un reddito adeguato ed il datore dovrà documentare il possesso di tale requisito. Il soggetto, residente in Italia, che intende assumere un lavoratore residente all’estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata. Lavoro domestico Per instaurare un rapporto di lavoro domestico occorre possedere un reddito annuo al netto dell’imposta pari al doppio dell’ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, oltre a eventuale vitto e alloggio, aumentata dei contributi relativi. È possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi. I datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica istituita presso l’Asl. Due casi pratici. Colf a 20 ore settimanali (orario minimo previsto) livello B; costo totale per il datore di lavoro (subirà aumenti nel 2008) euro 513,42 (retribuzione e contributi) per 13 mensilità per un costo annuo di euro 6.675. Reddito necessario minimo � 13.350,00 Prestatore d’assistenza (badante) tempo pieno livello C super; · costo totale per il datore di lavoro euro 13.261 (1.020,10 x 13 mensilità). · Reddito necessario minimo � 26.552,00 N.b. I livelli previsti dal CCNL settore collaboratori domestici vanno da A a D super. Lavoro non domestico Diverso e da valutare caso per caso il requisito dei datori di lavoro non domestico. La capacità economica dell'imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. È possibile l’autocertificazione riferita alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d'esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l’autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile. Il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica è il datore di lavoro. Tra i soggetti accreditati all’invio i Consulenti del Lavoro, unico Ordine professionale ad avere sottoscritto un protocollo con il Ministero dell’Interno. La domanda contiene fra l’altro l’autocertificazione del possesso di un reddito adeguato ed il datore dovrà documentare il possesso di tale requisito. Il soggetto, residente in Italia, che intende assumere un lavoratore residente all’estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata. Lavoro domestico Per instaurare un rapporto di lavoro domestico occorre possedere un reddito annuo al netto dell’imposta pari al doppio dell’ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, oltre a eventuale vitto e alloggio, aumentata dei contributi relativi. È possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi. I datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica istituita presso l’Asl. Due casi pratici. Colf a 20 ore settimanali (orario minimo previsto) livello B; costo totale per il datore di lavoro (subirà aumenti nel 2008) euro 513,42 (retribuzione e contributi) per 13 mensilità per un costo annuo di euro 6.675. Reddito necessario minimo � 13.350,00 Prestatore d’assistenza (badante) tempo pieno livello C super; · costo totale per il datore di lavoro euro 13.261 (1.020,10 x 13 mensilità). · Reddito necessario minimo � 26.552,00 N.b. I livelli previsti dal CCNL settore collaboratori domestici vanno da A a D super. Lavoro non domestico Diverso e da valutare caso per caso il requisito dei datori di lavoro non domestico. La capacità economica dell'imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. È possibile l’autocertificazione riferita alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d'esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l’autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile. Il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica è il datore di lavoro. Tra i soggetti accreditati all’invio i Consulenti del Lavoro, unico Ordine professionale ad avere sottoscritto un protocollo con il Ministero dell’Interno. La domanda contiene fra l’altro l’autocertificazione del possesso di un reddito adeguato ed il datore dovrà documentare il possesso di tale requisito. Il soggetto, residente in Italia, che intende assumere un lavoratore residente all’estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata. Lavoro domestico Per instaurare un rapporto di lavoro domestico occorre possedere un reddito annuo al netto dell’imposta pari al doppio dell’ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, oltre a eventuale vitto e alloggio, aumentata dei contributi relativi. È possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi. I datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica istituita presso l’Asl. Lavoro non domestico Diverso e da valutare caso per caso il requisito dei datori di lavoro non domestico. La capacità economica dell'imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. È possibile l’autocertificazione riferita alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d'esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l’autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile.
Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Antiriciclaggio: esenzione dagli obblighi per i consulenti del lavoro

Esclusione dall’obbligo della verifica della clientela per tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme relativamente all’amministrazione del personale. DLgs n. 231/07 in GU dal 14 dicembre 2007 La novità è determinata dall’esenzione egli obblighi antiriciclaggio dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Tale esclusione è una novità assoluta. I consulenti del lavoro, come gli altri soggetti autorizzati ad esercitare le attività in materia lavoristica, vengono esclusi dall’obbligo della verifica della clientela per tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme relativamente all’amministrazione del personale. Tale esclusione si estende altresì agli obblighi di registrazione. Per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie da parte del datore di lavoro non sarà richiesta alcuna verifica in capo a quest’ultimo. Si è cioè ritenuto, come proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, che gli adempimenti obbligatori in tema di amministrazione del personale non rilevano ai fini degli obblighi antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo internazionale.
Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Collaborazioni fasulle: retribuzione extra considerate evasione

Se la visita ispettiva accerta pagamenti in nero, le sanzioni seguiranno il regime dell’evasione. L'INPS, con messaggio n. 30013 del 12 dicembre 2007, ha affermato che se nel corso di un accesso ispettivo venga accertata una diversa qualificazione del rapporto di lavoro (es. lavoro subordinato invece che collaborazione a progetto) ed il lavoratore sia al contempo pagato in nero, anche parzialmente, su queste ultime somme si potrà applicare il regime sanzionatorio dell'evasione; invece, per i compensi erogati relativamente al rapporto di lavoro qualificato come collaborazione a progetto ma accertato come subordinato dovranno essere applicate le sanzioni correlate alla omissione contributiva.
Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Formazione-lavoro, i contratti nei modelli

Integrata la dichiarazione sostituiva. L’Inps, con il messaggio 30215 del 14 dicembre 2007, ha integrato il modello della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesto alle aziende per l’ammissione ai benefici contributivi considerati aiuti di Stato. L’integrazione riguarda la possibilità di indicare la fruizione secondo la regola del “de minimis” delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995 - maggio 2001. Con il documento, oltre ad avvisare della disponibilità del modello sul sito dell’Istituto, si confermano le direttive in merito fornite con la circolare 124 del 2007.
Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Tfr ai fondi: esente da imposta il maturato al 31 dicembre 2006

Chiarimenti dell’Agenzia Entrate in materia di trasferimento ai fondi. L’agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in tema di Tfr con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007. sostanzialmente si precisa che: - il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 può essere trasferito ai fondi complementari in completa esenzione d’imposta (la somma trasferita non costituisce anticipazione) in virtù dell’articolo 19, comma 4, del Tuir, ancora vigente, ma è richiesto l’accordo fra dipendente e azienda; - ai fini dell’anzianità d’iscrizione al fondo valgono anche le annualità (fino a 15) precedenti al 1° gennaio 2007, è sufficiente la mera partecipazione e non anche il versamento dei contributi; - è compito delle aziende calcolare e versare l’imposta sostitutiva dell’11% per il Tfr destinato al Fondo di Tesoreria Inps. Tra gli altri chiarimenti l’Agenzia interviene a spiegare che per determinare l’ammontare massimo della prestazione pensionistica che è possibile erogare come capitale, relativamente al maturato dal 1° gennaio 2007, si deve considerare il montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica.
Comunicazione inserita il 22/12/2007
Argomento: Lavoro a progetto incompatibile per alcune attività lavorative

La prossima circolare ministeriale recepirà molte delle indicazioni contenute nelle linee guida per la certificazione predisposte dalla commissione della Fondazione Studi nel maggio 2006. E’ attesa per l’inizio di gennaio la circolare del ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che fornirà agli ispettori del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail le istruzioni per effettuare le verifiche sulla genuinità dei rapporti di Cocopro, con l’obiettivo di assicurare un’uniformità di valutazione. Le nuove indicazioni del ministero del Lavoro confermano e rafforzano quanto già chiarito nella circolare n. 17/2006 sui call center e danno attuazione al protocollo sul Welfare del 23 luglio, con il quale il Governo ha assunto l’impegno a intervenire per contrastare l’elusione della normativa in materia di lavoro subordinato, con particolare attenzione al fenomeno delle collaborazioni. Ammessa la dimostrazione di autentica e concreta autonomia nell’esecuzione dell’attività incompatibili. Ricordiamo che alcune esclusioni/incompatibilità con il lavoro a progetto previste dalla prossima circolare ministeriale sono contenute anche nelle linee guida predisposte nel maggio 2006 dalla Commissione Principi interpretativi della fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti delLavoro.